Sez. 1, Sentenza n. 708 del 11/04/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159461 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI - EFFETTI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - ESTREMI - EFFETTI.*
Nel processo di prevenzione l'applicazione del principio di contestazione dell'accusa è realizzata attraverso l'indicazione della misura proposta con la conseguente immutabilità in peius della stessa. (V mass n 136134).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)