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Sez. 2, Sentenza n. 2292 del 05/03/1988 (Rv. 458091 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITÀ DI FONDI CIRCOSTANTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN PROPRIETARIO - GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458091-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITÀ DI FONDI CIRCOSTANTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UN PROPRIETARIO - GIUDICATO - ESCLUSIONE.*

Nella controversia per il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi intercludenti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari che, peraltro, possono essere chiamati nel processo su istanza di parte o intervenirvi per ordine del giudice. In Mancanza, ove il giudice rigetti la domanda sul presupposto che il passaggio più conveniente è quello gravante sul fondo il cui titolare non sia parte in causa, tale apprezzamento non può essere fatto valere in un successivo giudizio instaurato nei confronti del detto proprietario. (Conf 1019/75, mass n 374420, nella prima parte; (V 160/81, mass n 410556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)