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Sez. 2, Sentenza n. 1019 del 17/03/1975 (Rv. 374420 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DEI PROPRIETARI DEI FONDI INTERCLUDENTI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INTERVENTO DI COSTORO IUSSU IUDICIS O SU CHIAMATA DI PARTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374420-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DEI PROPRIETARI DEI FONDI INTERCLUDENTI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - INTERVENTO DI COSTORO IUSSU IUDICIS O SU CHIAMATA DI PARTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In tema di Costituzione di servitu coattiva di passaggio, pur dovendosi in linea generale escludere che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi che circondano quello intercluso, tuttavia - qualora il convenuto abbia eccepito di non essere tenuto a subire la servitu, potendo l'interclusione essere eliminata in modo piu conveniente mediante la Costituzione del passaggio su uno o piu fondi di proprieta aliena - ragioni di opportunita e di economia processuale impongono di ritenere che il giudizio possa e debba svolgersi (su istanza di parte o per ordine del giudice) anche in contraddittorio dei proprietari anzidetti, affinche il giudice possa individuare, con effetti non piu controvertibili, il fondo o i fondi su cui costituire la servitu, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. (V 2072/74, mass n 370364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)