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Sez. L, Sentenza n. 8414 del 16/11/1987 (Rv. 455971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE PROGRAMMATO SECONDO TURNI - RETRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - PRESTAZIONE DEL PREDETTO LAVORO - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INCLUSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO DOMENICALE, NEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ - MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE PROGRAMMATO SECONDO TURNI - RETRIBUZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - PRESTAZIONE DEL PREDETTO LAVORO - SUFFICIENZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INCLUSIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO DOMENICALE, NEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IDONEITÀ - MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In tema di maggiorazione della retribuzione in ipotesi di lavoro domenicale e con riguardo al caso di lavorazioni programmate secondo turni tali che per determinati lavoratori il giorno di riposo settimanale venga ad essere spostato rispetto alla domenica - anche se dovuto nell'arco di sette giorni - il lavoratore deve unicamente provare di aver espletato la sua prestazione lavorativa di domenica, rappresentando tale circostanza il fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, spettando invece al datore di lavoro resistente provare che la maggiorazione del compenso per lavoro domenicale è compresa nel trattamento economico globale riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione collettiva, producendo il contratto collettivo invocato, senza che, in Mancanza di una specifica deduzione in tal senso da parte del datore di lavoro resistente, il giudice sia tenuto ad attivarsi per richiedere ex art. 421 cod. proc. civ. il contratto collettivo applicabile al fine di verificare l'eventuale conglobamento della maggiorazione del compenso per lavoro domenicale nel trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto nuova, e perciò inammissibile in appello, l'eccezione del datore di lavoro circa l'avvenuto conglobamento, nel trattamento retributivo contrattualmente riconosciuto al lavoratore, del compenso per il lavoro domenicale di turno). (Conf 2590/87, mass n 451719; (Conf 2380/87, mass n 451558).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)