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Sez. L, Sentenza n. 11211 del 21/11/1990 (Rv. 469834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTO AL PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO DOMENICALE PUR CON GODIMENTO DEL RIPOSO IN GIORNO DIVERSO - ECCEZIONE DEL DATORE RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN COMPENSO ADEGUATO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO ATTO A COMPENSARE LA MAGGIORE PENOSITÀ DELLA PRESTAZIONE DOMENICALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTO AL PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO DOMENICALE PUR CON GODIMENTO DEL RIPOSO IN GIORNO DIVERSO - ECCEZIONE DEL DATORE RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN COMPENSO ADEGUATO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO ATTO A COMPENSARE LA MAGGIORE PENOSITÀ DELLA PRESTAZIONE DOMENICALE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel caso in cui il datore di lavoro - convenuto in giudizio per il riconoscimento della maggiorazione per lavoro domenicale prestato con godimento del riposo settimanale in un giorno diverso - abbia eccepito di aver corrisposto al lavoratore un compenso adeguato, la successiva deduzione della previsione contrattuale di un trattamento differenziato atto a compensare la maggiore penosità della prestazione domenicale e dell'avvenuto rispetto della previsione predetta, non configura una eccezione nuova (preclusa in appello) ma una mera precisazione dell'eccezione di adempimento precedentemente sollevata, con conseguente ammissibilità in appello anche dell'esibizione dei documenti (prove costituite) a sostegno di tale precisazione. (V 1305/88, mass n 457470; (V 2856/88, mass n 458453; (V 8417/87, mass n 455971).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)