Sez. L, Sentenza n. 3423 del 22/05/1986 (Rv. 446379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica legale ovvero per vizio di motivazione. (nella specie la suprema Corte ha annullato perché affetta da vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - chiamato a fare applicazione degli artt. 40 e 41 CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL in relazione alla domanda della differenza di indennità di anzianità nella cui base di calcolo l'ENEL non aveva incluso il compenso per lo straordinario fisso e continuativo - aveva omesso di considerare l'attribuzione di quattro mensilità aggiuntive, prevista dall'art. 40, costituente un trattamento integrativo dell'indennità di anzianità, contemplata dall'art. 41, al fine del raffronto tra il trattamento convenzionale, così incrementato, col trattamento legale previsto dall'art. 2121 cod. civ.). (V 756/86, mass n 444301; (V 97/86, mass n 443750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)