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Sez. L, Sentenza n. 97 del 10/01/1986 (Rv. 443750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DELLA INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSIDDETTI TRASFERTISTI NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN PRESENZA DI UNA MAGGIORAZIONE DI DETTA INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DELLA INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSIDDETTI TRASFERTISTI NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN PRESENZA DI UNA MAGGIORAZIONE DI DETTA INDENNITÀ.*

Rientrano nell'unico istituto dell'indennità di anzianità anche le eventuali maggiorazioni aggiuntive - previste dalla contrattazione collettiva come condizioni di miglior favore - atteso che queste, pur collegate a specifici presupposti di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione di fine rapporto che - unitariamente considerata - va valutata per verificare il rispetto della prescrizione contenuta nell'art. 2120 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) e dei criteri di calcolo ivi contemplati. (nella specie il giudice del merito - dopo aver accertato che l'indennità di anzianità dei cosiddetti trasfertisti dipendenti dell'ENEL era stata calcolata in difetto perché il datore di lavoro non aveva conteggiato anche l'indennità di trasferta - aveva omesso di considerare che i lavoratori predetti avevano però beneficiato di una maggiorazione di tale indennità, pari a quattro mensilità di retribuzione, secondo la previsione contenuta nell'art. 40 CCNL 29 maggio 1973, e quindi aveva omesso di tenere eventualmente conto in detrazione di tale maggiorazione; la S.C. - cassando tale pronuncia per vizio di motivazione - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 3800/84, mass n 435768; (V 1074/84, mass n 433231; (V 4828/82, mass n 422822; (V 3749/82, mass n 421706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 15, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)