diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25271 del 16/10/2008 (Rv. 605474 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Esclusione della responsabilità per i danni imprevedibili ex art. 1225 cod. civ. - Presupposti - Coscienza e volontà del danno - Esclusione - Volontà dell'inadempimento - Sufficienza - Conseguenze - Esclusione del beneficio di cui all'art. 1225 cod. civ. per il conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile successivamente all'emissione del provvedimento giudiziale di convalida di sfratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605474-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., comporta la risarcibilità anche dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento. Correttamente, pertanto, deve ritenersi (come rilevato dal giudice del merito nella specie) sussistente tale consapevolezza in capo al conduttore che permanga nella detenzione dell'immobile e sospenda il pagamento del canone nonostante la pronunzia di un provvedimento giudiziale di rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)