Sez. L, Sentenza n. 14913 del 25/06/2009 (Rv. 609069 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti 1991 - 1994 - Collaborazioni esterne con altre imprese giornalistiche - Compatibilità - Limiti.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In materia di disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti, la previsione contenuta all'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1991-1994, secondo cui non è consentito al giornalista di contrarre più di un rapporto a tempo pieno, non esclude che il giornalista che svolga attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un'impresa possa contemporaneamente effettuare collaborazioni esterne con altre imprese, purché esse non assumano il carattere di lavoro subordinato. (In base a tale principio la S.C. ha ritenuto infondato l'assunto del ricorrente in base al quale la contemporanea attività di collaborazione con altra rivista, svolta da un giornalista che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa giornalistica, esclude la natura subordinata di tale rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)