Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009 (Rv. 607603 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Subordinazione - Caratteri - Modalità di esplicazione del rapporto - Libertà di orario e di presenza nella sede del giornale - Retribuzione commisurata alle singole prestazioni - Compatibilità - Sussistenza - Indici di esclusione del vincolo - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che la Corte territoriale, pur evidenziando che il lavoratore aveva prestato un'attività intensa, costante e regolare, redigendo articoli in materia sportiva, con particolare attenzione alla squadra locale, e curando stabilmente delle rubriche con firma sul giornale, aveva del tutto omesso di accertare se da parte del medesimo permanesse una disponibilità alle esigenze datoriali anche nell'intervallo tra le prestazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)