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Sez. 1, Sentenza n. 5369 del 11/04/2001 (Rv. 545816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Costituisce errore di fatto deducibile, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., come motivo di revocazione della sentenza, quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio, ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)