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Sez. U, Sentenza n. 437 del 21/01/1988 (Rv. 456984 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DEDUZIONE DI VIZI INERENTI A VALUTAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI IN FATTO COMPIUTO NELLE PRECEDENTI FASI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ DELLA REVOCAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456984-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DEDUZIONE DI VIZI INERENTI A VALUTAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI IN FATTO COMPIUTO NELLE PRECEDENTI FASI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ DELLA REVOCAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA.*

L'errore revocatorio, contemplato dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., riguarda gli accertamenti di fatto compiuti dalla sentenza revocanda, e si verifica in presenza di sviste non di giudizio, ma di percezione, in contrasto con gli Atti e le risultanze di causa. Pertanto, ove venga impugnata per revocazione, ai sensi della citata norma, una sentenza di Cassazione, con la deduzione di vizi inerenti a valutazioni da essa svolte sugli accertamenti in fatto compiuti nelle precedenti fasi di merito, non è rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma medesima (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 1986), ove non consente tale revocazione contro le pronunce della suprema Corte, all'infuori di quelle rese sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in considerazione dell'estraneità dei vizi denunciati rispetto a detto errore revocatorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)