Sez. 5, Sentenza n. 14023 del 15/06/2007 (Rv. 599301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamenti bancari - Necessità della previa autorizzazione - Sussistenza - Obbligo degli agenti di esibirla al contribuente - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Affinché l'erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione (la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento, e quindi l'accertamento tributario) venga esibito al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)