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Sez. 1, Sentenza n. 2943 del 20/03/1998 (Rv. 513774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Motivazione con riferimento ad altro atto non conosciuto dai contribuenti per averne rifiutato la sottoscrizione e la consegna - Nullità per violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, i contribuenti non possono invocare la nullità di un accertamento motivato con riferimento ad altro atto (nella specie un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza) che l'amministrazione finanziaria ha loro notificato e di cui i contribuenti non hanno preso effettiva conoscenza per averne rifiutato prima la sottoscrizione e poi la copia che avrebbe dovuto essere loro consegnata per la notifica, assumendo che è stato pregiudicato il loro diritto di difesa, atteso che tale pregiudizio può essere invocato qualora si debba imputare all'amministrazione finanziaria, ma non quando è imputabile agli stessi contribuenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)