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Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 (Rv. 657072 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo esecutivo - Pagamento effettuato dal fallito quando ancora “in bonis” - Rimedi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Ripetizione dell’indebito - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657072-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)