Sez. 1 - , Ordinanza n. 377 del 10/01/2018 (Rv. 646799 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo divenuto inefficace per intervenuta dichiarazione di fallimento – Ripetibilità del pagamento effettuato in virtù della provvisoria esecuzione del provvedimento – Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del provvedimento è ripetibile, non trovando più giustificazione alcuna, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)