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Sez. L, Sentenza n. 1522 del 22/04/1977 (Rv. 385232 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORME - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385232-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORME - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'art 436, nuovo testo, cod proc civ commina la decadenza dello appello incidentale per il caso che esso non sia contenuto nella memoria di Costituzione dell'appellato e per il caso che essa non sia notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza. I vizi della notificazione (nella specie si trattava di errore nel luogo ove la notificazione era stata fatta) restano sanati dall'accettazione del contraddittorio e dalla difesa nel merito da parte dell'appellante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)