Sez. L, Sentenza n. 6419 del 10/12/1979 (Rv. 403153 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - INOSSERVANZA - DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - DEPOSITO DELLA MEMORIA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE NEL PREDETTO TERMINE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - INOSSERVANZA - DECADENZA DELL'IMPUGNAZIONE - DEPOSITO DELLA MEMORIA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE NEL PREDETTO TERMINE - IRRILEVANZA.*
Nel nuovo rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima della udienza di discussione, per la notifica dell'appello incidentale, che deve essere contenuto nella comparsa di Costituzione, ha natura perentoria attenendo alla regolare proposizione dell'impugnazione ed essendo stabilito dalla legge per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale; pertanto il mancato rispetto di detto termine comporta la decadenza dell'impugnazione, a nulla rilevando che la memoria contenente l'appello incidentale sia stata depositata nel termine di dieci giorni, perche tale adempimento non puo evitare il verificarsi della decadenza, che puo essere impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge. (Conf 1261/78, mass n 390613; (Conf 2130/77, mass n 385861; (Conf 1522/77, mass n 385232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)