Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 16/02/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272556 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Consenso del sostituto processuale del difensore di fiducia sprovvisto di procura speciale - Assenza dell'imputato - Illegittimità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, in assenza dell'imputato, modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma secondo, cod. proc. pen. con il consenso del sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)