Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 Cc. (dep. 07/02/2018) Rv. 272006 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Illegittimità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 4 lett. QU
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)