Sez. 6, Sentenza n. 5135 del 28/04/1972 Ud. (dep. 20/07/1972) Rv. 121639 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNZIA - RITARDO DELLA DENUNZIA - EQUIVALE A OMISSIONE DI DENUNCIA - IMPOSSIBILITA MATERIALE DI EFFETTUARE LA DENUNCIA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNZIA - RITARDO DELLA DENUNZIA - EQUIVALE A OMISSIONE DI DENUNCIA - IMPOSSIBILITA MATERIALE DI EFFETTUARE LA DENUNCIA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Ogni detenzione di armi, a qualsiasi titolo, ed anche temporanea, comporta l'Obbligo della denuncia; e necessario pero che la detenzione si protragga per un tempo apprezzabile, giuridicamente rilevante, che consenta al detentore la possibilita materiale di sporgere la denuncia. Non e pertanto configurabile la contravvenzione di cui all'art 697 cod pen, qualora il detentore abbia avuto soltanto il possesso momentaneo e precario dell'arma, affidatagli per un tempo brevissimo e in via provvisoria dal proprietario, che subito dopo ne aveva richiesto la riconsegna.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)