Sez. 1, Sentenza n. 14712 del 07/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174741 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - RITARDATA DENUNCIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ELEMENTO PSICOLOGICO.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - RITARDATA DENUNCIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ELEMENTO PSICOLOGICO.*
È configurabile il delitto di detenzione illegale di arma, nell'ipotesi in cui la denuncia sia stata presentata con ritardo, purché la detenzione stessa si sia protratta per un tempo superiore a quello necessario per adempiere alle prescrizioni di legge. In tal caso l'eventuale colpa, consistita nel negligente ritardo, non ha Rilevanza, poiché la norma non punisce la omissione volontaria della denunzia, ma la consapevolezza e volontarietà della detenzione. (V mass n 121639; (V mass n 148542; (Conf mass n 165031 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)