Sez. 1, Sentenza n. 2481 del 21/02/2001 (Rv. 543987 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Domanda avente ad oggetto una pretesa potenzialmente destinata a ricevere soddisfacimento dal patrimonio del fallito - Proposizione dinanzi al giudice di pace - Inammissibilità - Proposizione dinanzi al giudice fallimentare secondo le modalità di accertamento del passivo - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
La domanda proposta dal creditore del fallito, avente ad oggetto una pretesa patrimoniale potenzialmente destinata a ricevere soddisfacimento dall'attivo fallimentare, non può essere introdotta dinanzi al giudice di pace (ovvero dinanzi a qualsivoglia altro giudice ordinario), essendo inevitabilmente assoggettata alle modalità di accertamento del passivo (mediante gli strumenti dell'insinuazione tempestiva, ex art. 93 legge fall., ovvero dell'insinuazione tardiva, ex art. 101 stessa legge), nonché ai limiti della partecipazione al concorso, secondo il principio generale della sottrazione del patrimonio vincolato a qualsivoglia iniziativa depauperatoria rispondente ad interessi particolari e suscettibile di alterazione della "par condicio creditorum" (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'istanza proposta dall'aggiudicatario di un bene immobile in sede di vendita fallimentare, il quale, sulla premessa di aver sostenuto spese legali per il rilascio coattivo del bene stesso, ne aveva chiesto il rimborso alla procedura fallimentare con domanda introdotta dinanzi al giudice di pace).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)