diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 25/07/1967 (Rv. 328917 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DI AVER CORRISPOSTO UNA SOMMA IDONEA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - PROVA DELL'ESISTENZA DI ALTRO CREDITO CUI IMPUTARE IL PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1967-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328917-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DI AVER CORRISPOSTO UNA SOMMA IDONEA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO - PROVA DELL'ESISTENZA DI ALTRO CREDITO CUI IMPUTARE IL PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*

Se il debitore, convenuto per il pagamento di un debito, dimostra di avere corrisposto la somma idonea all'Estinzione del debito stesso, spetta all'attore, il quale sostenga che il pagamento e da imputare all'Estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza del nuovo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ. (Cfr. 2208-64 2506-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)