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Sez. 2, Sentenza n. 6823 del 15/12/1988 (Rv. 461082 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DIVERSA DA QUELLA EFFETTUATA DAL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461082-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DIVERSA DA QUELLA EFFETTUATA DAL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE.*

Qualora il convenuto per il pagamento di un determinato debito eccepisca di nulla dovere per averlo già effettuato il creditore che, allegando l'esistenza di altri debiti, neghi l'imputabilità di tale pagamento al debito dedotto in giudizio, non può limitarsi a tale allegazione, ma deve provare anche che al momento del pagamento da parte del debitore essi erano scaduti e che sussistevano i presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 cod. civ. a suo favore o a favore di entrambe le parti e cioè che esisteva un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio ovvero altro debito con le stesse caratteristiche di quest'ultimo. (Conf 3655/87, mass n 452594; (Conf 173/86, mass n 443817; (Conf 6509/86, mass n 448668; (Conf 4379/85, mass n 441841; (Conf 1256/80, mass n 404756; (Conf 2920/76, mass n 381684; (Conf 1951/67, mass n 328917).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)