Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 593 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15505
- Indipendenza e imparzialità del giudice
- Competenza e giurisdizione penale
- Procedimenti relativi a magistrati
- Competenza territoriale reciproca degli uffici giudiziari per i procedimenti concernenti magistrati ad essi addetti
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È al legislatore che spetta statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano sulla determinazione della competenza, nonché determinare le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura, e le relative scelte, essendo discrezionali, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità se non concretano dei meri arbitri. In applicazione di tali principi, la questione di incostituzionalità delle norme che assegnano ad uffici giudiziari la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti, è manifestamente inammissibile, richiedendosi un intervento additivo diretto ad apprestare - tra i vari ipotizzabili - un sistema di determinazione della competenza diverso da quello vigente. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., e relativa agli artt. 41-bis cod. proc. pen. - introdotto con legge 22 dicembre 1980 n. 879 - e 11, commi primo e secondo, del nuovo cod. proc. pen., approvato con d.P.R. 24 settembre 1988 n. 447). - S. n. 232/1984; O. nn. 285/1985, 164 e 165/1987, 261/1989.
Norme impugnate
- art. 11, comma 1, d.P.R. 23 settembre 1988, n. 447
- art. 11, comma 2, d.P.R. 23 settembre 1988, n. 447
- legge 22 dicembre 1980, n. 879
- art. 41-bis codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Fanton Martino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in danno di un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 3 aprile 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, nella parte in cui dette norme assegnano ad uffici giudiziari (nella specie, Tribunale e Corte d'Appello di Bologna e Firenze) la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti;
che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che, tale essendo il regime della competenza territoriale in materia, può verificarsi che un medesimo magistrato, imputato o persona offesa in un procedimento pendente presso l'altra sede, esplichi, nella propria, funzioni di giudice in un procedimento in cui sia imputato o persona offesa quello stesso collega che esercita o concorre ad esercitare funzioni giudicanti nella sede ove pende il primo di detti procedimenti, con conseguente pericolo di condizionamento psicologico e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue decisioni, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice stesso soltanto alla legge e di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già affermato che nelle situazioni in cui possa sorgere il dubbio del verificarsi, per i rapporti interpersonali tra giudici, di una turbativa della serenità e imparzialità degli stessi, rientra nella esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito della organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli influiscano sulla determinazione della competenza;
che allo stesso legislatore spetta la determinazione delle soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura;
che le dette scelte, essendo riservate alla discrezionalità del legislatore, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità se non concretano dei meri arbitri (sentenza n. 232 del 1984; ordinanze nn. 285 del 1985, 164 e 165 del 1987, 261 del 1989);
che gli stessi principi trovano applicazione nella questione ora sollevata per la cui soluzione si invoca dal remittente l'intervento additivo della Corte, diretto ad apprestare, in sostituzione di quello vigente, un diverso sistema tra i vari ipotizzabili di scelta del giudice competente;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze