Sez. 6, Sentenza n. 6297 del 27/01/2011 Cc. (dep. 21/02/2011) Rv. 249344 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma - Giudizio di comparazione con attenuanti - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella contemplata nel primo comma. Ne consegue che non è possibile operare il bilanciamento con le circostanze attenuanti ex art. 69 cod. pen., accogliendo una richiesta di patteggiamento che presupponga, all'esito del giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti. (Fattispecie in cui la pena finale oggetto dell'accordo tra le parti non è stata ritenuta in sé illegale, essendo stata irrogata una pena pecuniaria in parte ricondotta alla sostituzione della pena detentiva, ed in parte ricondotta all'originaria pena di specie pecuniaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)