diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 41735 del 06/11/2006 Cc. (dep. 20/12/2006) Rv. 235301 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma - Giudizio di comparazione con attenuanti - Illegittimità.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235301-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del comma primo dello stesso articolo, per cui non è possibile operare il giudizio di comparazione con circostanze attenuanti. (Nella specie, in cui era stata accolta la richiesta di patteggiamento della pena sul presupposto della prevalenza delle attenuanti, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena e ha ordinato la trasmissione degli atti al giudice che l'aveva pronunciata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)