Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 14/09/1963 (Rv. 263871 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - NATURA - APPLICABILITA IN TEMA DI LOCAZIONI PROROGATE - RITARDO NEL RILASCIO DERIVATO DA PROROGHE CONCESSE IN SEDE DI ESECUZIONE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - NATURA - APPLICABILITA IN TEMA DI LOCAZIONI PROROGATE - RITARDO NEL RILASCIO DERIVATO DA PROROGHE CONCESSE IN SEDE DI ESECUZIONE.*
Bene e configurabile una responsabilita del conduttore relativamente ai danni derivanti dalla protratta occupazione dell'immobile oltre il tempo in cui il contratto di locazione ha avuto termine, e cio ancorche tale occupazione abbia trovato titolo nelle proroghe per il rilascio concesse dal pretore, in Sede di esecuzione, a norma degli artt 33 e 34 l n 253 del 1950. Detta responsabilita ha natura contrattuale e trova il suo fondamento nell'art 1591 cod civ, norma questa che non puo ritenersi derogata, nell'ambito del regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani, dall'art 36 della legge n 253 del 1950 (V 2754'61, 61'60, contra 2735'61, 556'57, ed altre).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 33, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 34, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)