Sez. 3, Sentenza n. 5903 del 13/11/1979 (Rv. 402582 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - RESPONSABILITA EX ART 1591 COD CIV - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - RESPONSABILITA EX ART 1591 COD CIV - PERSISTENZA.*
La disciplina fissata dall'art 1591 cod civ - secondo cui, nel caso di ritardo nella restituzione della cosa locata, il conduttore 'e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna salvo l'Obbligo di risarcire il maggior dannò - non e stata derogata dalla legge speciale n 253 del 1950. Pertanto, l'Azione risarcitoria prevista da tale articolo e ammissibile anche nello ambito delle locazioni di immobili soggette alle norme vincolistiche e, in particolare, anche allorche il protrarsi dell'occupazione abbia trovato titolo nelle proroghe per il rilascio concesse dal pretore, in Sede di esecuzione, ai sensi degli artt 33 e 34 della legge citata, in quanto dette proroghe non escludono la mora del conduttore nella riconsegna dell'immobile, ma tendono unicamente a consentirgli il reperimento di un'idonea sistemazione. (V 1594/72, mass n 358365; (V 3625/69, mass n 343842; (V 569/67, mass n 326536; (V 1769/65, mass n 313354; (V 1672/64, mass n 302400; (V 2643/63, mass n 264077; (Conf 2508/63, mass n 263871; (contra 2735/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 33, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 34, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)