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Sez. L, Sentenza n. 2989 del 13/05/1982 (Rv. 420902 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - ASSIMILABILITÀ AL DIFETTO DI COMPETENZA PER VALORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420902-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - ASSIMILABILITÀ AL DIFETTO DI COMPETENZA PER VALORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'inammissibilità dell'appello, stabilita dall'art. 440 cod. proc. civ. per le cause di lavoro aventi valore non superiore a lire 50.000, non è assimilabile al difetto di Competenza per valore, con la conseguenza che alla prima non si estendono i limiti posti dall'art. 14 cod. proc. civ. alla rilevabilità del secondo ed essa può essere sempre rilevata di ufficio, finché la questione non sia preclusa da giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)