diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6526 del 03/07/1998 (Rv. 516934 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE | Art. 1442, quarto comma, cod. civ. - Locuzione "parte convenuta per l'esecuzione del contratto" - Portata - Nozione di contratto "non eseguito" - Fattispecie in tema di contratto di compravendita immobiliare.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516934-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE

Ai fini del quarto comma dell'art. 1442 cod. civ. (a norma del quale l'annullabilità del contratto può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto del contratto stesso, anche se prescritta l'azione per farla valere), un contratto deve considerarsi "non eseguito" non solo quando non sia stato realizzato il suo effetto principale, ma anche tutte le volte che lo stesso non abbia avuto completa attuazione, ossia che non sia adempiuta una qualsiasi delle obbligazioni assunte. Correlativamente, ai fini della disposizione in oggetto, una parte si deve intendere "convenuta per l'esecuzione del contratto" tutte le volte che venga convenuta per l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni da essa assunta con quel contratto, pur se accessoria rispetto a quella principale (la S.C. ha così considerato "non eseguito" un contratto di compravendita immobiliare relativamente al quale il venditore non aveva adempiuto alla propria obbligazione di consegnare il bene all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)