Sez. 2, Sentenza n. 6755 del 05/05/2003 (Rv. 562592 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE | Art. 1442, quarto comma cod. civ. - Principio "quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum" - Contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato - Applicabilità del principio.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE
La disposizione dell'art. 1442, quarto comma, cod. civ., secondo cui la parte convenuta per l'esecuzione del contratto può opporne l'annullabilità anche se è prescritta l'azione per farla valere ("quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum"), essendo una norma di chiusura si riferisce non solo alle due ipotesi considerate nel precedente secondo comma (annullabilità dipendente da incapacità legale o da vizio del consenso), ma anche e tutti gli "altri casi" richiamati dal terzo comma e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche nel caso di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)