Sez. 3, Sentenza n. 20061 del 19/07/2008 (Rv. 604906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nome del difensore - Omissione - Nullità della procura - Esclusione - Limiti - Apposizione della procura in calce alla copia di atto notificato dalla controparte senza la chiara indicazione del nome del procuratore - Invalidità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura alle liti esige, per la sua validità, l'indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell'atto, come allorché sia apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio. Quando, invece, la procura sia apposta in calce alla copia notificata di un atto "ex adverso", l'omessa indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita è causa di nullità, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)