Sez. 2, Sentenza n. 4495 del 10/04/2000 (Rv. 535490 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nome del difensore - Omissione - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute. Non può perciò ritenersi nulla la procura qualora il difensore abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce ad essa, la quale risulti, inoltre, incorporata nel ricorso in cui detto avvocato si sia qualificato difensore del ricorrente in forza di procura a margine dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)