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Sez. 2, Sentenza n. 4495 del 10/04/2000 (Rv. 535490 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nome del difensore - Omissione - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535490-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute. Non può perciò ritenersi nulla la procura qualora il difensore abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce ad essa, la quale risulti, inoltre, incorporata nel ricorso in cui detto avvocato si sia qualificato difensore del ricorrente in forza di procura a margine dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)