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Sez. 6, Sentenza n. 6770 del 05/12/1989 Ud. (dep. 10/05/1990) Rv. 184258 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE DA NOTIFICARSI AL DOMICILIO ELETTO DALL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA EX ART. 171, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - INVALIDITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1989-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184258-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE DA NOTIFICARSI AL DOMICILIO ELETTO DALL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA EX ART. 171, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - INVALIDITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Nel caso in cui l'estratto della sentenza contumaciale debba essere notificato al domicilio eletto dall'imputato, deve ritenersi invalida la notificazione ex art. 171, ultimo comma, cod. proc. pen., adottata nei suoi riguardi, e frustrato, in assenza di Atti dai quali sia possibile dedurre la conoscenza aliunde della sentenza da parte dell'imputato medesimo, lo scopo della notificazione dell'estratto contumaciale, che è quello di consentire al titolare del diritto di impugnazione l'Esercizio di una autonoma difesa. E ciò non può disconoscersi riguardo al giudizio di Cassazione, nel quale è consentito all'imputato di redigere e presentare personalmente motivi contestuali alla impugnazione in attuazione di una autonoma attività difensiva anche integrativa di quella del proprio difensore. (Conf mass n 169711).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)