Sez. U, Sentenza n. 5755 del 27/04/1985 Ud. (dep. 12/06/1985) Rv. 169711 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - OMESSA O INVALIDA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - SUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - OMESSA O INVALIDA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DIBATTIMENTALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - SUSSISTENZA.*
L'omessa o invalida notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza emessa nel dibattimento, attenendo all'intervento dell'imputato stesso in fase di impugnazione, integra una nullità cosiddetta a regime intermedio ex art. 185 n. 3 e ultimo comma cod. proc. pen., anche quando l'avviso sia stato notificato al difensore designato per la presentazione dei motivi che detti motivi abbia poi ritualmente presentati. Tale principio vale anche per l'avviso di deposito della sentenza di appello poiché anche se l'imputato non può personalmente redigere e presentare in Cassazione motivi non contestuali, può nondimeno svolgere la residua, rilevante attività difensiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)