Sez. 3, Sentenza n. 343 del 17/01/1996 (Rv. 495463 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti - Presunzione di colpa concorrente dell'altro - Superamento - Esclusione - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
Il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ. ed è applicabile anche nell'ipotesi di invasione della semi carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 104, Cod. Strada art. 104, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)