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Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994 (Rv. 488883 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti - Presunzione di colpa concorrente dell'altro - Persistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488883-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ. - applicabile anche in caso di collisione tra natanti ai sensi dell'art. 47 legge 11 febbraio 1971 n. 50 - essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.(V. C. Cost. 29 dicembre 1975 n. 205).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 50 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)