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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 64 del 1983

Decisione
decisa il 1983-03-08, depositata il 1983-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:64
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15723

  • Edilizia popolare economica e sovvenzionata
  • Assegnazione ed occupazione di alloggi
  • Provvedimanti di revoca
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 100/1979.

Norme impugnate

  • art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e le revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, nel procedimento civile vertente tra Bruno Vincenzina e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Ascoli Piceno, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza impugna congiuntamente le norme relative alla revoca delle assegnazioni ed al rilascio degli alloggi I.A.C.P., occupati senza titolo; che comunque, pur apparendo chiaro che l'oggetto del giudizio riguarda il solo art. 17, la censura relativa all'art. 3 della Costituzione si risolve in una mera critica all'operato del legislatore, lamentandosi che la severità del regime introdotto "contrasta con l'indulgente disciplina tutta tesa a congelare i rapporti locativi"; che la censura relativa all'art. 24 della Costituzione è stata già respinta con sentenza n. 100 del 1979;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze