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Sez. U, Sentenza n. 10344 del 19/10/1993 (Rv. 483986 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Contratto di appalto - Revisione dei prezzi - Potere discrezionale della P.A. - Correlativa posizione dell'appaltatore - Interesse legittimo - Limiti - Domanda dell'appaltatore diretta ad una più ampia revisione - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483986-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche

In base all'attuale normativa in tema di revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche - non innovata sul punto dalla legge 21 dicembre 1974, 700, modificativa della disciplina dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche, non derogabile neppure in virtù di pattuizione preventiva, stante il divieto di cui al'art. 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - il potere della P.A. committente di accordare o negare la revisione ha carattere discrezionale, sicché la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo e, in tanto diventa diritto soggettivo, solo in quanto la stessa P.A., esercitando il suo potere discrezionale, riconosca, in tutto o in parte, esplicitamente o anche implicitamente, la richiesta di revisione, e solo nei limiti in cui il riconoscimento è effettuato, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, si sottrae alla giurisdizione ordinaria, appartenendo, invece, a quella amministrativa, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore intesa ad ottenere una più ampia revisione.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)