Sez. U, Sentenza n. 10126 del 28/11/1994 (Rv. 488867 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Appaltatore - Pretesa alla revisione del prezzo - Interesse legittimo - Revisione del prezzo - Soppressione ad opera dell'art. 3 D.L. n.333 del 1992 - Sostituzione con il diverso meccanismo previsto dall'art. 26 legge n. 109 del 1994.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI
In tema di appalto di opera pubblica, la pretesa dell'appaltatore alla revisione del prezzo ha consistenza di interesse legittimo, essendo correlata alla facoltà di accordare o negare la revisione, ricostituita alla p.a., dal d.lgs.C.p.S. n. 1501 del 1947, fino all'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 333 del 1992 (conv. con modif. nella legge n. 359 del 1992), che l'ha soppressa, sostituendovi il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 legge n. 109 del 1994.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)