Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 21/05/1979 (Rv. 399275 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO O DA NATANTE NON IDENTIFICATO - MORTE O INABILITA DELL'INVESTITO - RISARCIMENTO MASSIMO CONSENTITO - DANNO DA SVALUTAZIONE ECCEDENTE IL PREDETTO LIMITE MASSIMO - IRRISARCIBILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO O DA NATANTE NON IDENTIFICATO - MORTE O INABILITA DELL'INVESTITO - RISARCIMENTO MASSIMO CONSENTITO - DANNO DA SVALUTAZIONE ECCEDENTE IL PREDETTO LIMITE MASSIMO - IRRISARCIBILITA.*
A norma dell'art 21 della legge 24 dicembre 1969 n 990 sulla Assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti a motore, non puo superare i quindici milioni di lire la somma di denaro da corrispondere al danneggiato da un sinistro cagionato da veicolo o da natante non identificato e da cui sia derivata la morte o la inabilita temporanea superiore ai novanta giorni o la inabilita permanente superiore al venti per cento; ne consegue che il danno da svalutazione monetaria non e risarcibile per la parte eccedente il limite massimo fissato dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)