Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 28/10/1981 (Rv. 416349 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RISARCIMENTO - QUANTIFICAZIONE - INTERESSI - SPETTANZA OLTRE IL MASSIMALE - INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI - CUMULO - DIVIETO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RISARCIMENTO - QUANTIFICAZIONE - INTERESSI - SPETTANZA OLTRE IL MASSIMALE - INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI - CUMULO - DIVIETO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dal fondo di garanzia per le vittime della strada e, per esso, dall'impresa assicuratrice all'uopo designata per il territorio in cui il sinistro è avvenuto, una volta determinato in una somma di denaro, costituisce debito per il quale sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali ai sensi dello art. 1224 cod. civ., spettanti anche oltre il massimale fissato dall' art. 21 della legge citata, concernente il "danno" e quindi non riferibile ad interessi ad esso estranei, salvo, peraltro, il principio generale del divieto di cumulo degli interessi compensativi e moratori per uno stesso periodo di tempo, principio implicante che, ove gli interessi compensativi, dalla data del sinistro al momento del pagamento da parte dell'impresa suindicata, hanno concorso a far raggiungere alla somma complessivamente dovuta il limite del predetto massimale, per lo stesso periodo non sono dovuti gli interessi moratori; mentre, se tale limite viene raggiunto solo per effetto della liquidazione della somma capitale, od anche della rivalutazione monetaria dovuta per il debito di valore per risarcimento danno, poiché nella somma dovuta non sono compresi interessi di altro tipo, competono gli interessi moratori, con decorrenza dalla data di inizio della mora (eventualmente anteriore alla liquidazione). (V.2949/79, mass. N. 399275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)