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Sez. 5, Sentenza n. 23513 del 12/09/2008 (Rv. 604440 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Esenzione prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995 per il gas naturale - Applicabilità al gas metano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604440-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise, l'esenzione dall'imposta prevista per il gas naturale dall'art. 21 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, applicabile nella specie "ratione temporis", non può riferirsi anche al gas metano, posto che, pur essendo esso un gas di origine naturale, necessita, per potere essere utilizzato, di trattamenti fisici di separazione (disidratazione, degasolinaggio, eliminazione di anidride solforosa, ossidi di carbonio ed altre impurità), per cui al momento della distribuzione e commercializzazione non può più essere considerato come gas naturale nell'accezione contenuta nella norma citata. Tale rigorosa interpretazione della citata disposizione, necessitata dal fatto che trattasi di norma agevolativa, è ulteriormente avvalorata dalla novella introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, entrata in vigore in data 1 giugno 2007, con la quale sono stati sottoposti ad accisa sia il gas naturale che il gas metano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 21, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)