Sez. 5, Sentenza n. 10279 del 04/05/2007 (Rv. 599234 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Impiegato negli esercizi di ristorazione - Usi civili, assoggettati ad aliquota piena - Qualificazione - Solo per gli impieghi fuori dai luoghi di svolgimento dell'attività produttiva - Fondamento normativo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul gas metano, ai sensi dell'art. 26, comma 1, e della relativa nota 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - e quindi già prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 -, gli impieghi di gas metano negli esercizi di ristorazione, al pari di quelli nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, vanno considerati "usi civili", e sono perciò sottoposti all'aliquota piena anziché a quella agevolata prevista per gli usi industriali, soltanto se ed in quanto realizzati in locali diversi da quelli di espletamento della specifica attività produttiva. Ciò si evince dal tenore del primo periodo della detta nota 1, secondo cui sono compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano tanto "negli esercizi di ristorazione" quanto (come è palesato dalla congiunzione "e" interposta fra le due locuzioni) "nei locali delle imprese industriali" etc., quando siano "posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)