Sez. 3, Sentenza n. 35414 del 27/06/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240754 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Pena accessoria della perdita della potestà genitoriale - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In caso di condanna per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di figlia minorenne, la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale va disposta solo quando la qualità di genitore della vittima sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del predetto reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione con cui la pena accessoria era stata disposta nonostante la persona offesa non fosse più, al momento del fatto, infrasedicenne e, quindi, la qualità di genitore non costituisse circostanza aggravante del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 n. 5, Cod. Pen. art. 609 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)