Sez. L, Sentenza n. 6179 del 30/03/2016 (Rv. 639162 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Art. 34 della l. n. 448 del 1998 - Introduzione di un unico sistema di perequazione - Riferimento al trattamento pensionistico complessivamente considerato - Possibilità di differenziare il regime del trattamento integrativo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
L'art. 34 della l. n. 448 del 1998 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, un criterio unico di adeguamento al mutato costo della vita da applicare al trattamento pensionistico complessivamente considerato, sicché non è possibile riconoscere la perequazione al solo trattamento integrativo ove non spettante secondo il regime generale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)