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Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013 (Rv. 625974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Pensione costituita da trattamento obbligatorio e da integrazione aziendale - Perequazione automatica - Applicabilità esclusiva alla quota a carico del Fondo aziendale.
Stato
decisa il 2013-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

La norma dell'art. 59, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale). Conseguentemente, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)