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Sez. 2, Sentenza n. 7226 del 06/08/1997 (Rv. 506453 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO | Formazione della maggioranza - Carature millesimali dei condomini in conflitto di interessi con il condominio - Computabilità - Esclusione - Principio di cui all'art. 2373 cod. civ. in tema di conflitto di interessi del socio di società per azioni - Estensione alla materia condominiale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506453-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO

In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali (art. 1136, comma quarto cod. civ.), la esistenza di un conflitto di interessi, reale o virtuale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto ed il condominio stesso importa la esclusione, dal preventivo calcolo complessivo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata, in tema di società per azioni, dall'art. 2373 cod. civ. (che inibisce l'esercizio del diritto di voto al socio in conflitto di interessi con la società), risultando, in entrambe le fattispecie, indubitabile la ricorrenza di una "eadem ratio", costituita dalla esigenza di attribuire carattere di priorità all'interesse collettivo rispetto a quello individuale assicurando la formazione di una volontà maggioritaria non condizionata, in radice, dall'incidenza di una singola posizione necessariamente disomogenea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)